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Quello che devi sapere sulla Dichiarazione di Successione
Che cos'è
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici, tramite un intermediario abilitato o presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
Chi deve presentare la dichiarazione di successione
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
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gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
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i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
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gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
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gli amministratori dell’eredità
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i curatori delle eredità giacenti
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gli esecutori testamentari
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i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Contribuenti esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Attenzione: coloro che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non devono presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Come e quando
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente c.d. de cuius.
La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali - con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 e salvo specifiche eccezioni - deve essere presentata esclusivamente per via telematica.
Attenzione: se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4. Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4 occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territorialmente competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.
Se il defunto risiedeva all'estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all'ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.
Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Attenzione: se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.
Come versare le imposte
Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.
Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente. In quest’ultimo caso occorre compilare preventivamente questo modello - pdf da consegnare all'ufficio.
Il versamento dell'imposta di successione
L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
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almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
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la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:
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insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
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tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.