

Tariffa
Pigione Unica 2025
€ 45 per posto letto a notte, esclusa prima colazione (oltre imposta di soggiorno comune di Venosa dal 28 aprile 2025)
ora di arrivo per la registrazione dalle 16:00 alle 21:00
ora di partenza entro le 10:00
Termini e Condizioni
Il canone di locazione indicato è comprensivo di:
- biancheria da letto, da bagno, prodotti cosmetici di cortesia (shampoo gel doccia, saponetta, cuffia doccia, bicchiere porta spazzolino);
- servizi igienici - ad uso esclusivo - con doccia e asciugacapelli;
- angolo cottura con stoviglie (disponibile per Antico Forno Soprano, Dimora degli Stradioti e Dimora Sole Raggiante);
- frigorifero;
- aria condizionata fredda/calda regolabile autonomamente;
- riscaldamento con termosifoni (disponibile per Dimora Sole Raggiante);
- acqua fredda e calda;
- elettricità.
Nel rispetto delle esigenze degli ospiti e nello stesso tempo per essere gentili con il nostro pianeta per la sua salvaguardia e il rispetto dell'ambiente, chiariamo che il cambio della biancheria da letto e da bagno è settimanale.
Supplemento per eventuale cambio biancheria da letto, da bagno e pulizia giornaliera € 20,00 da 1 a 2 posti letto € 30,00 per 3 posti letto (da comunicarsi all'arrivo).
Non si accettano animali da compagnia.
In caso di cancellazione della prenotazione o di riduzione del periodo riservato (per ritardato arrivo o anticipata partenza) non vengono concessi rimborsi.
La prenotazione si intenderà confermata solo dopo la ricezione del pagamento dell'intero canone di locazione da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
- Ricarica carta Postepay Evolution - numero: 5333 1711 5260 1866, intestata a Caschetta Antonio (codice fiscale CSCNTN66R07F104Y), indicando nella causale "pagamento pigione, nome e cognome";
- Bonifico Bancario - Codice IBAN: IT30A3608105138216828216831, Codice BIC/SWIFT: PPAYITR1XXX, POSTEPAY EVOLUTION, intestato a Caschetta Antonio, indicando nella causale "pagamento pigione, nome e cognome";
- Carta di credito - Pagamento sicuro con PayPal o Carte di Credito Visa, MasterCard, American Express, ecc..


Riferimenti normativi per l'attuazione del contratto
Locazione pura, ai sensi dell’art. 1571 codice civile, art. 1, comma 2, lett. c) della Legge 431 del 09/12/1998, dell’art. 53 D.lgs. 79/2011, del D.L. 50/2017 e ss.ii.mm., senza fornitura di servizi aggiuntivi tale da non qualificare la prestazione come attività d’impresa. L'immobile sarà concesso in locazione breve per un periodo non superiore a 30 giorni, esclusivamente per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
Imposta di Soggiorno a Venosa
Stralcio da
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 27 febbraio 2025 e entrato in vigore il 28 aprile 2025
Articolo 3 - Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell’imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 2, comma 4, che si trovano nel territorio del Comune di Venosa e non risulta iscritto all’anagrafe.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’art. 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5-bis del medesimo decreto-legge n. 50/2017.
Articolo 4 – Misura dell’imposta
1. La tariffa stabilita al momento dell’approvazione del presente Regolamento è pari a € 2,00 (euro due) a notte.
2. Le tariffe potranno essere modificate, di anno in anno, con provvedimento della Giunta comunale, entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. Secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011, la misura dell’imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo.
Articolo 5 - Esenzioni e agevolazioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo unico in materia di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i residenti nel Comune di Venosa;
- il personale dipendente della struttura ricettiva;
- gli studenti ospiti di collegi scolastici o di residenze universitarie;
- le donne e i loro figli vittime di violenza cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza a seguito di sottoscrizione di protocolli d’intesa da parte delle autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici;
- i soggetti cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 104/1992, ed un loro accompagnatore.
Articolo 6 – Versamento dell’imposta e obblighi dei gestori delle strutture ricettive
1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, nella misura stabilita dall’articolo 4. Il soggetto gestore ovvero i soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2, provvedono alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Venosa.
2. Il soggetto gestore ovvero i soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a:
a) informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
b) ricevere la somma versata dagli ospiti, rilasciandone quietanza, emettendo una ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia in un bollettario dedicato esclusivamente alle riscossioni di detta imposta);
c) richiedere ovvero far compilare ai soggetti passivi di cui all’articolo 3 le apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, conservando tale documentazione;
d) versare al Comune le somme dovute per l’imposta incassata entro i termini stabiliti al successivo articolo 7, mediante modello F24, sistema PagoPA ovvero altra modalità di pagamento indicata dall’Ufficio.
3. I soggetti indicati nell’art. 3, comma 2, hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.